A chi è rivolto

Il debitore che si rivolge all’OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Teramo.

 

  • requisito soggettivo:

non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.
Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
* non svolgono attività d’impresa;
* sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
* sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L. Fall.;
* sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
* sono imprenditori agricoli;
* sono “start up innovative” indipendentemente dalle loro dimensioni.

 

  • requisito oggettivo:

vi deve essere lo stato di “sovraindebitamento” definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” ( Art. 6 co. 2, lett.a), L. 3/2012). Il concetto di “sovraindebitamento” è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l’incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.