Più chance al «sovraindebitato» Per i giudici non vale il limite imposto dalla legge a chi ha fatto ricorso a una procedura nei cinque anni precedenti ( IL SOLE 24 ORE DEL 20.6.16)

Il piano di ristrutturazione non omologato si può convertire in proposta di accordo con i creditori
Più chance al consumatore sovraindebitato. Se il piano di ristrutturazione dei debiti non viene omologato dal giudice, esso può essere convertito in proposta di accordo con i creditori. Lo ha deciso il Tribunale di Cagliari con ordinanza dello scorso 11 maggio (presidente Mura, relatore Caschili), risolvendo una questione controversa circa la cumulabilità dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento.
La vicenda
Una coppia di coniugi, in mora nei confronti di due finanziarie, una banca e un fondo di solidarietà e con debiti sproporzionati rispetto alle loro disponibilità, aveva cercato di risolvere la propria condizione finanziaria con gli strumenti previsti dalla legge 3 del 2012 e aveva chiesto la nomina di un professionista legittimato a svolgere le funzioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il professionista aveva redatto un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e la dilazione dei pagamenti, piano del quale con ricorso i coniugi avevano chiesto al giudice l’omologazione. In subordine avevano chiesto, se il piano non fosse stato omologato, che esso venisse convertito in proposta per l’accordo con i creditori.
Il giudice aveva respinto il ricorso, perché aveva ritenuto ostativo all’omologa il fatto che i debitori avessero colposamente determinato o comunque notevolmente aggravato il proprio sovraindebitamento, con l’assunzione, pochi anni prima, di nuove obbligazioni senza che vi fosse la ragionevole prospettiva di adempierle.
Ma la domanda subordinata non era stata specificamente esaminata dal giudice che l’aveva ritenuta travolta dalla pronuncia sul diniego di omologa.
I coniugi hanno proposto reclamo al collegio che ha confermato il diniego dell’omologa ma ha ammesso che il piano possa essere convertito in proposta di accordo con i creditori.
La decisione
Il Tribunale di Cagliari ha ricordato che la legge 3 del 2012 prevede tre diversi rimedi: il piano del consumatore, l’accordo con i creditori e la liquidazione dei beni.
I requisiti di ammissione sono comuni ma solo per la proposta di piano del consumatore è prevista anche la verifica della meritevolezza. Poiché però il piano comporta un sacrificio per i creditori, l’articolo 12-bis della legge 3 del 2012 stabilisce che il giudice possa omologarlo solo se «esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali».
Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che i coniugi non abbiano effettuato una ragionevole e adeguata valutazione presente e futura della propria capacità economica nell’assumere le varie obbligazioni; hanno poi escluso che la carente valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori possa di per sé assurgere a motivo di discolpa del consumatore sovraindebitato se non si prova la mala fede.
Tuttavia, dal diniego dell’omologa del piano non è derivata l’inammissibilità anche della proposta di accordo.
I giudici hanno ricordato che in base all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 3 del 2012 la proposta non è ammissibile quando il debitore ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi. Questa norma è stata interpretata in senso restrittivo da altri giudici di merito: se un debitore ha proposto un ricorso non ne potrebbe proporre nessun altro nei successivi cinque anni. Ma il Tribunale di Cagliari ha invece ritenuto che la preclusione possa dipendere solo dall’avere avuto effettivo accesso a una delle tre procedure. Se invece il debitore non ha mai prima beneficiato di alcuna di esse, perché, come nel caso esaminato, non vi è stato ammesso, non sarebbe ragionevole impedirgli di chiedere la valutazione dei diversi presupposti per accedere a un’altra procedura come quella dell’accordo con i creditori.
Per questo, dunque, i coniugi sono stati ammessi all’udienza prevista dall’articolo 10 della legge 3 del 2012 e finalizzata al coinvolgimento dei creditori nell’approvazione dell’accordo. Gli atti sono stati quindi restituiti dal collegio al primo giudice per procedere alla celebrazione di quella udienza.
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Giovanbattista Tona

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