L. 232/2016 Modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182-ter, legge fallimentare)

Il sole 24 ore del 11/1/2017
 
Oltre ad ammettere la falcidiabilità di Iva e ritenute non versate, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) apporta altre modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182-ter, legge fallimentare): interviene su aspetti quali il perimetro delle posizioni transabili e la razionalizzazione delle modalità di voto e adesione, lasciando peraltro alcuni aspetti irrisolti. Il nuovo comma 1 dell’articolo 182-ter, dal 1° gennaio non prevede più la limitazione, mai stata chiarissima, alla quota chirografaria dei debiti anche non iscritti a ruolo. Si tratta, nei fatti, non tanto di una novità, quanto del recepimento dell’orientamento espresso sin dal 2008 dall’agenzia delle Entrate. La circolare 40/E/2008, già riconosceva la necessità di una interpretazione sistematica, e non letterale, della norma, alla luce dei successivi periodi secondo e terzo. La conclusione non poteva che condurre a comprendere nel perimetro dei crediti tributari o previdenziali transabili sia quelli privilegiati sia quelli chirografari, indipendentemente dall’iscrizione a ruolo. Ciò oggi, con l’espunzione del riferimento al ruolo, trova formalizzazione normativa, pur già sperimentata da lungo tempo nella prassi operativa. La riscrittura del comma 1 avrebbe forse potuto chiarire definitivamente anche che il perimetro di accessibilità alla transazione fiscale accoglie tutti i crediti tributari e previdenziali dotati di legittima causa di prelazione, sia essa costituita da privilegio (articoli 2745 e seguenti del Codice civile) o da ipoteca giudiziale acquisita sulla base del titolo esecutivo costituito dal ruolo, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 77, Dpr 602/1973). L’Agenzia lo aveva già chiarito e la nuova versione del secondo periodo del primo comma avrebbe forse potuto recepirlo. Modificata anche la procedura di espressione del voto o dell’assenso, ora riferita per il debito complessivo all’Agenzia. Nella precedente formulazione l’adesione alla proposta di transazione spettava, a mente dei commi 3 e 4, all’Agenzia per i tributi non iscritti a ruolo o comunque non consegnati all’agente della riscossione e direttamente a quest’ultimo per quanto già recepito alla data di presentazione della domanda, pur su indicazione del direttore dell’ufficio, a ciò autorizzato dalla direzione regionale. Nella nuova formulazione il voto sulla proposta concordataria o l’adesione a transazione ed accordo di ristrutturazione sono di competenza della sola Agenzia, lascando all’agente solo l’indicazione riferita agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del Dlgs 112/1999. Corretto anche quel che è sempre apparso un refuso, cioè il riferimento alla direzione generale, invece di quella regionale (quinto comma). Nuova la previsione, per l’accordo di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182-bis della Legge fallimentare, dell’obbligo per l’attestatore di verificare nella relazione dovuta ai sensi del primo comma che il trattamento offerto sia per lo Stato conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili. Sparisce infine nella nuova formulazione il vecchio quinto comma, e con lui la cessazione automatica della materia del contendere alla chiusura della procedura concordataria, perlomeno per i tributi transati. Un elemento di instabilità in più, quindi, che pare aggiungersi alla questione, immodificata nel nuovo testo, della permanenza in capo all’amministrazione finanziaria del potere di ulteriori accertamenti.

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