Bozza nuovo codice della crisi e dell’insolvenza in attuazione della L. 155/2017

L’esigenza di modernizzare la complessa materia concorsuale, nel frattempo oggetto di continui interventi, è stata sollecitata anche dall’ Unione Europea che, con Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 tratta l’efficienza e l’efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere. In tal senso anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo del 22 novembre 2016 che ha posto un duplice obiettivo: garantire alle imprese in difficoltà degli strumenti giuridici idonei ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazioni; Intervenire prima che l’impresa versi in gravi difficoltà in modo da preservare le parti di attività economicamente sostenibili.

Con la L. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, si è voluto dare risposta alla cultura d’impresa del nostro tempo nel frattempo mutata e alle sollecitazioni indicate.  Si tratta sicuramente di una buona notizia, non solo per il mondo imprenditoriale ma anche per i nostri partners transfrontalieri, considerato che abbiamo aggiornato una legge di fondamentale importanza per l’economia delle imprese e dei loro stakeholders.

La bozza del  nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza” , in attuazione della L. 155/2017,  presenta molteplici novità:

  • In primis viene definitivamente eliminato il termine “ Fallimento” sostituito con “Liquidazione Giudiziale” così da rimuovere la negatività e il discredito , anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna. L’abbandono, quindi, di una terminologia giudicata infamante può dare una prima idea sull’impianto complessivo della riforma, che mira a favorire : * la ristrutturazione del patrimonio di impresa,  la continuazione dell’attività aziendale,  il permanere del rapporto tra debitore e creditori affinchè  possa proseguire     nelle relazioni commerciali, una volta ristrutturato il debito.                                                                 Viene introdotto lo stato della crisi dell’impresa, inteso come probabilità di insolvenza futura. L’idea del legislatore è quella di dare rilevanza, nel nostro diritto, non solo alla INSOLVENZA quale condizione irreparabile, definitiva, di incapacità sistemica ad adempiere alla obbligazioni man mano che scadono”, concetto già così definito nell’art. 5 della Legge Fallimentare e ribadito nella nuova Riforma , ma di dare rilevanza anche alla SITUAZIONE DI PERICOLO DI INSOLVENZA, recuperabile e pertanto non definitiva, il cui indice è il malessere finanziario ( e anche economico) per avvenimenti accaduti ma a cui si può recuperare con l’adozione di rimedi di ristrutturazione del debito, al fine di evitare la insolvenza definitiva.
  • Principio di notevole importanza è la istituzione di un UNICO MODELLO DI PROCESSO PER L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INSOLVENZA. Tutti i soggetti insolventi che siano o no imprenditori ( consumatori, imprenditori grandi e piccoli, enti) saranno accertati secondo un unico regime processuale, da qui una enorme semplificazione per i professionisti e magistrati che operano in questo ambito.
  • Altro aspetto fondamentale concerne I GIUDICI. Per garantire un livello adeguato di professionalità nella gestione dei diritti di impresa sono stati costituiti i Tribunali delle Imprese dove operano giudici specializzati in diritto societario e in diritto industriale.
  • Ulteriore principio è dedicato ai GRUPPI DI IMPRESE dove, in primo luogo, si prevede una definizione di imprese di gruppo modellata sulla nozione di “direzione e coordinamento” secondo i principi degli artt. 2497 e segg. del C.C. . Si tratta di ribadire la nozione di direzione e coordinamento già presente nel nostro Codice Civile , la quale disciplina è costruita intorno al concetto di responsabilità. Cioè, non sono regole che descrivono come un gruppo è fatto ma sono regole che stabiliscono come si allocano le responsabilità all’interno del gruppo.                                                                                 Oltre queste regole di carattere generale ci sono norme specifiche che riguardano la cosiddetta gestione unitaria della procedura di concordato preventivo e poi di liquidazione giudiziale dei gruppi di imprese. E’ di rilievo la novità di potere attuare una procedura unitaria tanto di fallimento quanto di concordato, perché la procedura riguarda l’impresa, anche se gestita da più soggetti insolventi e, pertanto, bisognerà considerare, all’interno di questa procedura unitaria, le posizioni di tutti questi soggetti Ma ciò potrà avvenire nell’ambito di una unica procedura e, questa è una soluzione fondamentale perché, dal momento in cui la procedura rimane unica, la ristrutturazione dell’attività economica dell’impresa potrà fondarsi su un piano aziendale unitario al quale parteciperanno ,per quanto di competenza, le singole società, tutte coordinate in un disegno unitario e non in procedure spezzettate, che fino ad oggi rendono impossibile una ristrutturazione reale del gruppo.
  • Ma la unica, vera novità , di portata generale della Riforma indubbiamente consiste nella previsione di PROCEDURE DI ALLERTA che stabiliscono un vero e proprio controllo sull’imprenditore al fine di intervenire precocemente al manifestarsi di uno stato di crisi, in modo da evitare la liquidazione giudiziale. Le misure di allerta si realizzano su due piani distinti . Uno riguarda regole sugli assetti organizzativi della società perché si dispone che occorrerà stabilire assetti organizzativi adeguati che facciano emergere immediatamente lo stato di insolvenza o il pericolo di insolvenza all’attenzione degli amministratori.                                                                                    Si stabiliscono doveri degli amministratori e dei sindaci per la pronta reazione a questo problema, e queste sono misure di allerta interne ,sanzionate con le regole della responsabilità civile degli amministratori e sindaci. Poi ci sono le misure di allerta esterne perché taluni creditori potranno effettuare, in luogo della inerzia degli amministratori e sindaci, queste denunce e potranno sottoporre la questione di insolvenza o pericolo di insolvenza nell’ambito di una procedura confidenziale, cioè riservata, ad appositi collegi commerciali di giudicanti che lavoreranno all’interno delle Camere di Commercio, al fine di poter addivenire ad una risoluzione concordata della crisi che elimini lo spauracchio della istruttoria fallimentare.

Per la novità e importanza della riforma della disciplina della crisi di impresa e della insolvenza ,questo corso  tratterà gli argomenti nello stesso ordine utilizzato dalla riforma. Ma attraverso questo tipo di esposizione, il vero scopo di questo corso è quello di precisare quali sono le idee attorno alle quali sarà organizzata la nuova disciplina della crisi di impresa. Questo corso si propone di essere più utile di un normale seminario che illustra regole, in quanto vuole evidenziare quali sono le ragioni che regolano la riforma e in questo modo comprendere veramente il significato delle sue norme per poterle usare al meglio nella professione.

Bozza nuovo codice della crisi e dell’insolvenza

 

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