Iva e ritenute, sì allo stralcio nel sovraindebitamento (il sole 24 ore del 17.7.17)

Composizione delle crisi. I giudici ampliano i confini dell’istituto in linea con i dettami UeIva e ritenute, sì allo stralcio nel sovraindebitamento Vanno chiariti i profili reddituali per gli operatori economici I giudici aumentano le chance di stralcio dei debiti con il Fisco. Gli aspetti tributari del sovraindebitamento sono oggi di particolare interesse, soprattutto perché … Leggi tutto

D.L. 193/2016 – La rottamazione ruoli nell’ambito delle procedure di crisi da sovraindebitamento

D.L. 193/2016 – La rottamazione ruoli nell’ambito delle procedure di crisi da sovraindebitamento.   Con l’articolo 6, D.L. 193/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249/2016, è stata prevista la c.d. rottamazione dei ruoli, cioè la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, ed estesa … Leggi tutto

Risolto il problema del rilascio del DURC per le imprese in procedura.

Min.Lavoro: corretto il decreto sul DURC Pubblicato il 19 Ott 2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il Decreto 23 febbraio 2016 con la modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione … Leggi tutto

Postilla sulla colpa nella legge n. 3/2012 Blog Il Caso.it

Postilla sulla colpa nella legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento del consumatore e la proposta della Commissione RORDORF Pubblicato il 23/09/16 02:00 [Articolo 551] di Dott. Giuseppe Limitone, Magistrato Approfondendo lo spinoso tema della colpa del consumatore nel sovraindebitarsi, corre l’obbligo di dare conto di ulteriori sviluppi interpretativi, che potrebbero consentire di armonizzare la tesi (formulata … Leggi tutto

Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del sovraindebitato nelle varie procedure previste dalla L. 3/2012

ACCORDO PER LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO Viene disposto dal Giudice contestualmente al Decreto di fissazione di  Udienza, e si protrae fino alla definitività del provvedimento di omologazione (articolo 10, legge 27 gennaio 2012, n. 3).  L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente … Leggi tutto

Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Il professionista incaricato, in presenza dei relativi presupposti, redige il piano del consumatore e lo attesta
/ Lunedì 16 maggio 2016

La relazione del gestore della crisi di cui all’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 deve riepilogare, tra l’altro, il piano del consumatore esposto nel ricorso sottoscritto dal debitore, effettuando un esame critico, finalizzato al rilascio del giudizio di fattibilità: sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 31 marzo 2016, ritiene che la terzietà di tale professionista non costituisca un elemento indispensabile, né è richiesto dalla norma, che prevede, invece, che presti il proprio ausilio nella predisposizione del piano (art. 7, comma 1-bis della L. 3/2012).
Questo duplice ruolo di sostanziale coautore del piano e attestatore dello stesso pone problemi di equilibrio e serietà del giudizio, e più delicati rispetto alle attestazioni previste per gli istituti disciplinati dal RD n. 267/42 (piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), che presuppongo una terzietà indiscutibile e permamente.

L’indipendenza è fondamentalmente uno stato mentale che il professionista deve salvaguardare, in ogni manifestazione della propria attività in cui sia richiesta.
A parere della FNC, l’indipendenza e l’assenza di cause di incompatibilità devono sussistere al momento di assunzione dell’incarico, e “non vengono meno neppure nel caso in cui il Referente dell’OCC, al quale il debitore si sia rivolto per chiedergli di assegnargli un professionista qualificato che esamini la sua situazione, affidi al futuro Gestore, scelto nell’ambito dei professionisti iscritti nei propri albi, l’incarico di effettuare una pre istruttoria sull’ammissibilità del sovraindebitato ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012. Del resto, come confermano i principi approvati dal CNDCEC, anche l’attestatore nelle procedure previste dalla legge fallimentare svolge delle verifiche preliminari prima di accettare l’incarico, senza che ciò comprometta la sua indipendenza. E si tratta di verifiche molto più pregnanti di quella dei presupposti di ammissibilità del debitore al piano del consumatore”.

A questo proposito, è richiamato il § 2.5.8 dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, che induce la FNC a ritenere che non venga meno l’indipendenza del gestore della crisi che abbia conosciuto il debitore per incarico dell’OCC prima della sua nomina e che, successivamente ad un sommario esame di ammissibilità e fattibilità, sia stato poi nominato, collabori alla redazione del piano e ne attesti la fattibilità.

Da consigliare una proposta che sia omologabile

Il gestore della crisi deve consigliare il debitore a formulare una proposta che ritiene omologabile e, qualora le disponibilità patrimoniali o la situazione concreta non lo consentano, deve prospettare al consumatore la necessità di accedere ad un’altra procedura, oppure rinunciare all’incarico.
L’errore più grave sarebbe quello di essere troppo accondiscendente rispetto al sovraindebitato, e spingersi ad attestare la fattibilità di un piano che si reputa già in partenza incapace di superare il vaglio critico del giudice e le opposizioni dei creditori.

La FNC ritiene, inoltre, che – in virtù del ruolo conferito dalla legge come ausilio al debitore nella formulazione del piano e presentazione del ricorso – la redazione dell’istanza per la fissazione dell’udienza di omologazione sia preceduta da una fase avanzata e pressoché definitiva di scrittura della relazione del gestore della crisi: è, pertanto, necessario che quest’ultimo abbia già appurato l’ammissibilità, la diligenza e meritevolezza del debitore, nonché la fattibilità del piano, anche attraverso diverse ipotesi.

In definitiva, la relazione del gestore della crisi, con riguardo al piano proposto dal consumatore, deve esporre le seguenti informazioni: l’indicazione della proposta, in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali; l’intervento di terzi; le garanzie offerte e i depositi cauzionali; l’eventuale necessità della nomina del liquidatore, in sede di decreto di omologazione o successivamente; i tempi previsti per l’esecuzione degli atti di liquidazione e dei pagamenti; l’eventuale suddivisione dei creditori in classi; la somma da attribuire ad ogni creditore.

Debito IVA falcidiabile nel concordato preventivo liquidatorio

Debito IVA falcidiabile nel concordato preventivo liquidatorio

Per la Corte Ue, è sufficiente l’attestazione professionale del trattamento migliore rispetto all’alternativa del fallimento
/ Venerdì 08 aprile 2016

L’imprenditore in stato di insolvenza, al fine di estinguere le proprie passività mediante la liquidazione del suo patrimonio, può presentare un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, con il quale propone di pagare soltanto parzialmente un debito per l’imposta sul valore aggiunto attestando – sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente – che il credito dell’Amministrazione finanziaria non riceverebbe una soddisfazione migliore nel caso del proprio fallimento.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con sentenza C-546/14, pubblicata ieri, con riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dal Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, sull’interpretazione degli artt. 2, 250, par. 1 e 273 della direttiva 2006/112/CE, e dell’art. 4, par. 3 del TUE.

In particolare, l’autorità giudiziaria friulana aveva chiesto se tali fonti comunitarie debbano essere interpretate nel senso di rendere incompatibile una norma interna, rappresentata, nel caso di specie, dagli artt. 162 e 182-ter del RD 267/42 per l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo, con pagamento parziale del debito per IVA, qualora non venga utilizzato lo strumento della transazione fiscale.
In altri termini, era stato investito il giudice comunitario per chiarire se l’obbligo degli Stati membri, previsto dal diritto dell’Unione europea, di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie a garantire il prelievo integrale dell’IVA impedisca effettivamente di ricorrere a una procedura concorsuale alternativa al fallimento, nel cui ambito l’imprenditore in stato di insolvenza liquidi tutto il proprio patrimonio per soddisfare i creditori e preveda pagamenti dei debiti per IVA non deteriori rispetto all’ipotesi alternativa del fallimento, in virtù dell’accertamento di un esperto indipendente e all’esito del controllo formale del Tribunale.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente osservato che la procedura di concordato preventivo è soggetta a presupposti di applicazione rigorosi, al fine di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati, compresi, quindi, quelli afferenti all’IVA: a questo proposito, è stato richiamato il contenuto dell’art. 160, comma 2 L. fall., secondo cui il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso soltanto se un esperto indipendente – in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d) L. fall. – attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore, in ragione della collocazione preferenziale, “avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.

A parere del giudice comunitario, la procedura di concordato preventivo appare, pertanto, idonea a consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore.
In tale sede, è stato altresì osservato che la proposta concordataria è soggetta al voto di tutti i creditori, ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito, e che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti ammessi al voto: conseguentemente, tale procedura permette all’Agenzia delle Entrate – o al concessionario della riscossione, per gli importi iscritti a ruolo – di votare contro la proposta di pagamento parziale del credito IVA, qualora non concordi con le determinazioni dell’esperto indipendente.

L’Agenzia può votare contro e poi opporsi all’omologazione della proposta

Al ricorrere di tale ipotesi, nell’eventualità in cui la proposta concordataria sia approvata dalla maggioranza di cui all’art. 177 L. fall., l’Amministrazione finanziaria ha comunque la possibilità di opporsi all’omologazione della stessa: in ogni caso, il Tribunale può omologare il concordato, se ritiene che possa soddisfare il predetto credito tributario in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (art. 180, comma 4 L. fall.).

Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte di Giustizia Ue ha, quindi, concluso che l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che – a differenza delle misure trattate nelle cause C-174/07 e C-132/06 – non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’imposta nel loro territorio e la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea.