L. 232/2016 Modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182-ter, legge fallimentare)

Il sole 24 ore del 11/1/2017   Oltre ad ammettere la falcidiabilità di Iva e ritenute non versate, la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) apporta altre modifiche alla disciplina della transazione fiscale (articolo 182-ter, legge fallimentare): interviene su aspetti quali il perimetro delle posizioni transabili e la razionalizzazione delle modalità di voto e adesione, … Leggi tutto

Legge di bilancio. Il Ddl approvato alla Camera prevede la possibilità di pagare in modo parziale anche il tributo comunitario

il sole24ore del 29.11.2016 Legge di bilancio. Il Ddl approvato alla Camera prevede la possibilità di pagare in modo parziale anche il tributo comunitario Crisi aziendali, transazione sull’Iva Va garantito un versamento pari al valore dei beni sui cui grava il privilegio a garanzia Il disegno di legge di bilancio, approvato dalla Camera, prevede un … Leggi tutto

Imprese in crisi, sconto sui debiti fiscali (il sole24ore 20.11.2016

Con il concordato pagamento parziale o a rate di tributi (Iva compresa) e contributi Alba (cuneo) Via libera alla disponibilità piena dei crediti tributari e contributivi. Anche per quanto riguarda l’Iva. Sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione del debito. Cade un tabù del nostro ordinamento e cade con un emendamento presentato alla legge … Leggi tutto

Risolto il problema del rilascio del DURC per le imprese in procedura.

Min.Lavoro: corretto il decreto sul DURC Pubblicato il 19 Ott 2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il Decreto 23 febbraio 2016 con la modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione … Leggi tutto

1 ° CORSO ALTA FORMAZIONE PER GESTORI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO OCC TERAMO

Il corso di alta formazione specialistica in “Gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento” è un’iniziativa congiunta dell’Università degli Studi di Teramo con l’OCC dei Commercialisti di Teramo. ************** Con la pubblicazione dei decreti di attuazione è entrata pienamente in vigore la Legge 3/2012 nella parte in cui istituisce gli Organismi di Composizione della crisi … Leggi tutto

Nei casi meno gravi piani di risanamento chiusi extra giudizio

Nei casi meno gravi piani di risanamento chiusi extra giudizio L’operazione di restyling che lo schema di legge delega sembra prefigurare per gli accordi di ristrutturazione li qualifica a tutti gli effetti quale istituto idoneo a costituire l’epilogo ideale del processo di composizione della crisi, avviato con la procedura di allerta. I propositi del legislatore … Leggi tutto

Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Duplice ruolo per il gestore della crisi da sovraindebitamento

Il professionista incaricato, in presenza dei relativi presupposti, redige il piano del consumatore e lo attesta
/ Lunedì 16 maggio 2016

La relazione del gestore della crisi di cui all’art. 9, comma 3-bis della L. 3/2012 deve riepilogare, tra l’altro, il piano del consumatore esposto nel ricorso sottoscritto dal debitore, effettuando un esame critico, finalizzato al rilascio del giudizio di fattibilità: sul punto, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel documento del 31 marzo 2016, ritiene che la terzietà di tale professionista non costituisca un elemento indispensabile, né è richiesto dalla norma, che prevede, invece, che presti il proprio ausilio nella predisposizione del piano (art. 7, comma 1-bis della L. 3/2012).
Questo duplice ruolo di sostanziale coautore del piano e attestatore dello stesso pone problemi di equilibrio e serietà del giudizio, e più delicati rispetto alle attestazioni previste per gli istituti disciplinati dal RD n. 267/42 (piano di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), che presuppongo una terzietà indiscutibile e permamente.

L’indipendenza è fondamentalmente uno stato mentale che il professionista deve salvaguardare, in ogni manifestazione della propria attività in cui sia richiesta.
A parere della FNC, l’indipendenza e l’assenza di cause di incompatibilità devono sussistere al momento di assunzione dell’incarico, e “non vengono meno neppure nel caso in cui il Referente dell’OCC, al quale il debitore si sia rivolto per chiedergli di assegnargli un professionista qualificato che esamini la sua situazione, affidi al futuro Gestore, scelto nell’ambito dei professionisti iscritti nei propri albi, l’incarico di effettuare una pre istruttoria sull’ammissibilità del sovraindebitato ad una delle procedure previste dalla L. 3/2012. Del resto, come confermano i principi approvati dal CNDCEC, anche l’attestatore nelle procedure previste dalla legge fallimentare svolge delle verifiche preliminari prima di accettare l’incarico, senza che ciò comprometta la sua indipendenza. E si tratta di verifiche molto più pregnanti di quella dei presupposti di ammissibilità del debitore al piano del consumatore”.

A questo proposito, è richiamato il § 2.5.8 dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, che induce la FNC a ritenere che non venga meno l’indipendenza del gestore della crisi che abbia conosciuto il debitore per incarico dell’OCC prima della sua nomina e che, successivamente ad un sommario esame di ammissibilità e fattibilità, sia stato poi nominato, collabori alla redazione del piano e ne attesti la fattibilità.

Da consigliare una proposta che sia omologabile

Il gestore della crisi deve consigliare il debitore a formulare una proposta che ritiene omologabile e, qualora le disponibilità patrimoniali o la situazione concreta non lo consentano, deve prospettare al consumatore la necessità di accedere ad un’altra procedura, oppure rinunciare all’incarico.
L’errore più grave sarebbe quello di essere troppo accondiscendente rispetto al sovraindebitato, e spingersi ad attestare la fattibilità di un piano che si reputa già in partenza incapace di superare il vaglio critico del giudice e le opposizioni dei creditori.

La FNC ritiene, inoltre, che – in virtù del ruolo conferito dalla legge come ausilio al debitore nella formulazione del piano e presentazione del ricorso – la redazione dell’istanza per la fissazione dell’udienza di omologazione sia preceduta da una fase avanzata e pressoché definitiva di scrittura della relazione del gestore della crisi: è, pertanto, necessario che quest’ultimo abbia già appurato l’ammissibilità, la diligenza e meritevolezza del debitore, nonché la fattibilità del piano, anche attraverso diverse ipotesi.

In definitiva, la relazione del gestore della crisi, con riguardo al piano proposto dal consumatore, deve esporre le seguenti informazioni: l’indicazione della proposta, in termini di messa a disposizione di elementi patrimoniali e reddituali; l’intervento di terzi; le garanzie offerte e i depositi cauzionali; l’eventuale necessità della nomina del liquidatore, in sede di decreto di omologazione o successivamente; i tempi previsti per l’esecuzione degli atti di liquidazione e dei pagamenti; l’eventuale suddivisione dei creditori in classi; la somma da attribuire ad ogni creditore.