Risolto il problema del rilascio del DURC per le imprese in procedura.

Min.Lavoro: corretto il decreto sul DURC

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, il Decreto 23 febbraio 2016 con la modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva».

Queste le modifiche previste al decreto 30 gennaio 2015:

A) all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;

B) all’art. 5:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

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