Il fallimento non sospende la rata della Tasi

Per gli immobili interessati da procedure concorsuali o operazioni straordinarie, l’Imu e la Tasi sono oggetto di specifiche disposizioni, anche in deroga alle regole ordinarie.
Le procedure concorsuali
Ai fini Imu, l’articolo 9, comma 7 del Dlgs 23/2011 (che ha istituito e disciplinato l’imposta) fa esplicito richiamo all’articolo 10, comma 6 del Dlgs 504/1992, ovvero alla disposizione che, con riferimento all’Ici, regolava il trattamento degli immobili interessati da una procedura concorsuale. In base a questa norma, il curatore deve:
entro 90 giorni dalla sua nomina, presentare al Comune dove sono ubicati gli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura;
entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile, versare l’imposta maturata dall’inizio della procedura fino alla vendita.
All’apertura del fallimento, pertanto, il versamento dell’Imu è sospeso fino all’atto di vendita dell’immobile stesso; mentre l’imposta che matura prima dell’inizio della procedura è un debito concorsuale per il quale il Comune dovrà insinuarsi al passivo.
La disposizione riguarda solo il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, quindi per le altre procedure (concordato preventivo, piani attestati, accordi di ristrutturazione) non si verifica alcun differimento del termine di versamento, che dovrà avvenire alle scadenze ordinarie: in due rate (16 giugno e 16 dicembre) o in un’unica (16 giugno).
Per quel che concerne la Tasi, invece, non è previsto alcun riferimento all’articolo 10 del Dlgs 504/1992 e – come chiarito dal dipartimento delle Finanze – il pagamento deve dunque avvenire entro i termini ordinari del 16 giugno e 16 dicembre. Tutto ciò crea ovviamente dei problemi ai curatori, che al momento del versamento potrebbero non aver realizzato l’attivo fallimentare e non avere le disponibilità necessarie.
Le operazioni straordinarie
Nei casi di immobili posseduti da società interessate da operazioni straordinarie, ferme restando le ordinarie scadenze, si pone il problema di stabilire chi è il soggetto passivo. Eccetto la trasformazione societaria, che non incide sulla continuità dei rapporti giuridici preesistenti (articolo 2498 del Codice civile), le altre operazioni straordinarie comportano infatti il trasferimento della titolarità dei beni, generando un subentro nella soggettività passiva.
Nei casi di cessione di azienda ricomprendente beni immobili o di conferimento, l’imposta resta a carico delle parti in proporzione al periodo di possesso in cui è stata effettuata la cessione o il conferimento. La decorrenza scatta dal mese del trasferimento (se avvenuto nei primi 15 giorni) oppure da quellosuccessivo.
Nelle operazioni di fusione, come previsto dall’articolo 2504-bis del Codice Civile, la società risultante si fa carico dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione, anche se sono anteriori alla fusione stessa: compreso quindi il pagamento dell’Imu dovuta sugli immobili.
Infine, per quanto riguarda la scissione, si devono distinguere due casi. Nell’ipotesi di scissione totale con conseguente estinzione della società scissa, sarà la società risultante a provvedere al versamento. Se invece si realizza una scissione parziale, che non comporta l’estinzione della società scissa, l’Imu è dovuta sia da quest’ultima che dalla beneficiaria dell’immobile, ciascuna in proporzione al periodo di possesso.
Resta inteso che, qualora l’immobile resti di proprietà della società scissa ancora esistente, questa dovrà provvedere al versamento per l’intero ammontare.
il sole 24 ore  – Gian Paolo Tosoni

Lascia un commento