Il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del sovraindebitato nelle varie procedure previste dalla L. 3/2012

ACCORDO PER LA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Viene disposto dal Giudice contestualmente al Decreto di fissazione di  Udienza, e si protrae fino alla definitività del provvedimento di omologazione (articolo 10, legge 27 gennaio 2012, n. 3).  L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (articolo 12, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

PIANO DEL CONSUMATORE

Può essere disposto dal Giudice già a decorrere  dal decreto di fissazione di Udienza se egli ravvede un possibile pregiudizio per il buon esito della procedura. Si protrae fino alla definitività del provvedimento di omologazione (articolo 12-bis, legge 27 gennaio 2012, n. 3). Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (articolo 12-ter, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE NON FALLIBILE

Decorre dal decreto di apertura della liquidazione e si estende fino alla chiusura della procedura di liquidazione stessa. ( non fino alla definitività del provvedimento di omologazione, che non è previsto (articolo 14-quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3).

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