D.L. 193/2016 – La rottamazione ruoli nell’ambito delle procedure di crisi da sovraindebitamento

D.L. 193/2016 – La rottamazione ruoli nell’ambito delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

 

Con l’articolo 6, D.L. 193/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249/2016, è stata prevista la c.d. rottamazione dei ruoli, cioè la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, ed estesa all’anno 2016, a seguito degli emendamenti approvati alla Camera.

Inoltre, sempre per effetto delle modifiche apportate in sede di approvazione alla Camera, la sanatoria è stata estesa agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito in materia di Inps e sono state aumentate il numero delle rate, che salgono a 5, di pari importo: 3 rate nel 2017, con scadenza a luglio, settembre e novembre, e 2 nel 2018, con scadenza aprile e settembre.

Resta fermo che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

Per effetto delle modifiche approvate dalla Camera, è stato inserito l’art. 9 ter che ha ricompreso espressamente nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, di cui al Capo II, sezione prima, L. 3/2012 prevedendo il pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore» ( e non nelle 5 rate da corrispondersi entro settembre  2018)

 

“Art. 9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore»”

I termini per l’istanza è del 31 marzo 2017 , data entro la quale si dovrebbe depositare anche la domanda di Piano o Accordo ex L. 3/2012.

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