Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

Articolo 54-ter  decreto legge cura Italia (18/2020) convertito nella L. (27/2020).

L’articolo 54-ter  stabilisce  che «è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».

La legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020; quindi la sospensione opera fino al 30 ottobre 2020.

Lo scopo della norma è chiara: fermare ogni attività esecutiva che possa privare il debitore della sua abitazione principale.

 

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